La recente segnalazione pubblicata sul Piccolo in merito alla chiusura di alcune agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie ha determinato delle reazioni volte a mettere in dubbio la veridicità di quanto descritto in merito alle liste di attesa.

Il tema è di rilevante interesse per la salute pubblica e quindi è dovuta la massima chiarezza. Che le prenotazioni relative a discipline come oculistica, ortopedia, ORL, siano impossibili da prenotare attualmente presso le strutture ospedaliere di Trieste è testimoniato dalle segnalazioni di numerosi cittadini, che raccontano che l’agenda di prenotazione era chiusa, con l’invito a riprovare nei giorni successivi o di recarsi in altre strutture, anche fuori Trieste, e comunque molto spesso ben oltre i termini massimi previsti dal grado di priorità imposto dalle condizioni cliniche del paziente.

Quindi che siano in atto chiusure di agende di prenotazione pare innegabile.

E che tali chiusure non siano conformi alla legge è confermato dall’esame della normativa specifica.

Legislazione nazionale

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare, art. 1, comma 282:alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni. Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 3, comma 8: Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le aziende sanitarie devono tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e, in particolare, l’art. 3 bis, comma 7 bis: l’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Normativa regionale FVG

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, e, in particolare, l’art. 6: 1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi definite nell’accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le prestazioni di competenza. 2. Al rispetto dei tempi massimi è vincolato almeno il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale.

DGR n. 1815 del 25.10.2019 Punto 3.5 Allegato n.1: è vietata la sospensione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie ambulatoriale o di ricovero programmato.

Dal combinato disposto della normativa nazionale e regionale (FVG) emerge che i Direttori Generali sono altamente responsabilizzati nel governo dei tempi di attesa.

In primis, la normativa nazionale prevede persino la decadenza in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute; e tra gli obiettivi di salute contrattualmente sanciti tra Regione e Direttore Generale si rinviene per certo quello del rispetto dei tempi di attesa previsti dal Piano Regionale e dal Programma attuativo aziendale.

In secondo luogo, la normativa regionale prevede che “almeno il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale” sia vincolato al rispetto dei tempi massimi.

Inoltre, è fatto espresso divieto di chiudere le prenotazioni, ma questa odiosa pratica sembra essere usata spesso, e oltre a consentire ai Direttori di rispettare formalmente i tempi di attesa previsti, fornisce un quadro distorto delle attese, che risultano in tal modo minori di quanto in realtà lo siano, visto che una parte non viene registrata. E così viene meno anche la trasparenza in questo campo voluta dalla citata L. 724/1994.Alcuni cittadini hanno scritto che invece delle segnalazioni alla stampa sarebbe più opportuna la denuncia alla magistratura.

Ma io credo che questa sia più una questione politica che di giustizia, poiché non si tratta di correggere casi isolati, ma è una situazione di criticità diffuse che chiama in causa gli assetti organizzativi e gestionali del SSR. E’ vero che una concausa è rappresentata dalla carenza di professionisti, ma si fa poco o nulla per trattenerli nei nostri ospedali e sembrano anche mancare misure di buon governo volte ad incrementare l’efficienza del sistema.

E quindi ancora una volta ci si chiede cosa fa, dov’è l’Assessore regionale alla Salute?

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