La chiusura delle agende di prenotazione è un fenomeno forse ancor più odioso dello sforamento dei tempi massimi di attesa, perché si toglie ai malati qualsiasi certezza su quando e se le cure di cui hanno bisogno potranno essere fornite.

Eppure la norma è chiara, prevede che ai soggetti responsabili di aver chiuso le agende sia applicata la sanzione amministrativa da mille a 6 mila euro e chiarisce che spetta alle Regioni l’applicazione delle sanzioni (Legge n. 266/2005, articolo 1, commi 282 e 284).

Inoltre se i tempi di attesa non sono rispettati la legge prevede che i direttori generali perdano il 25% del compenso integrativo al trattamento economico annuo, che è appunto vincolato al rispetto dei tempi massimi di attesa (L. R. n. 7/2009).

La chiusura delle agende consentirebbe ai direttori il rispetto formale dei tempi di attesa previsti, perché in tal modo la prenotazione non risulta registrata e quindi non c’è traccia documentale del ritardo. Così i dati annuali relativi ai tempi di attesa risultano meno critici di quanto lo siano in realtà.

Intanto la Regione che dovrebbe vigilare e sanzionare i direttori inadempienti sembra indifferente e chi viola la legge rimane impunito.

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